Amministrazione Trasparente
Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n.
59 del 1998)
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che
sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la
legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri
di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di
istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia
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informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i
rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi
corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate
di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i
criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua
gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità
di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie
specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli
istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori
dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi
ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo
o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori
ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di
assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Documenti
CV DEL DIRIGENTE
- 04/06/2026
- Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
ATTO DI NOMINA DEL DIRIGENTE
- 04/06/2026
- Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013

